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Cassazione: "Ecco perchè è stato dissequestrato l'archivio Genchi" PDF Stampa E-mail
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Scritto da ADNKRONOS   
Giovedì 15 Ottobre 2009 17:56
 
INTERCETTAZIONI: CASSAZIONE, GENCHI NON HA SVOLTO ATTIVITA' ABUSIVE, ECCO PERCHE' L'ARCHIVIO E' STATO DISSEQUESTRATO, REATO SOLO SE VIOLAZIONE PRIVACY PROVOCA UN 'VULNUS'

Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - Gioacchino Genchi non ha violato la privacy di nessuno. Lo certifica la Cassazione che, nel motivare l'ok al dissequestro dell' 'archivio' disposto lo scorso 25 giugno, evidenzia come vada "esclusa la qualifica di abusivita' attribuita all'attivita' svolta" dal consulente informatico di diversi magistrati, "avendo questi effettuato l'accesso, a seguito dell'autorizzazione ricevuta dal comune di Mazara del Vallo nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate". Nel caso in questione, scrivono dunque gli 'ermellini' nelle motivazioni della sentenza 40078, "essendo Genchi abilitato a consultare i dati presenti nel sistema informatico dell'agenzia delle entrate, non e' ipotizzabile una volonta' contraria del titolare dello 'ius excludendi'".

Il consulente informatico di diversi magistrati, tra cui Luigi De Magistris e Giovanni Falcone, era stato indagato per intromissione illecita nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate e per violazione della privacy. Accuse che il Tribunale del Riesame di Roma, lo scorso aprile, aveva fatto cadere ordinando il dissequestro del materiale di Genchi. Contro questa decisione ha fatto ricorso in Cassazione la Procura della capitale ma la Suprema Corte, dichiarando il ricorso inammissibile, ha precisato che "non puo' condividersi la lettura della norma sottesa alla contestazione in esame che individua l'abusivita' della condotta nel fatto di chi, abilitato ad accedere al sistema informatico, usi tale facolta' per finalita' estranee al compito ricevuto".

Inoltre i supremi giudici fanno notare che il reato punito in base al dlg
196/2003, "non sussiste in caso di mancata dimostrazione che la violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, abbia prodotto un 'vulnus' significativo alla persona offesa". Sostenere, infatti, che questa condizione di punibilita' sia "implicita e intrinsecamente connessa - conclude piazza Cavour - equivale ad asserire un capovolgimento dei principi in tema dell'onere della prova, assolutamente non giustificata dalla fase iniziale delle indagini".

(Dav/Pn/Adnkronos 15-OTT-09 15:48)

Da questo link è possibile scaricare la motivazione integrale della Sentenza della V Sezione Penale della Corte di Cassazione

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