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Ingroia: testo incostituzionale. Così indagare sarà più difficile PDF Stampa E-mail
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Scritto da Liana Milella   
Mercoledì 21 Aprile 2010 20:32

Il pm di Palermo: le norme anomale uscite dalla porta sono rientrate dalla finestra

Legge sull`Iphone gli emendamenti alle intercettazioni e, mentre lo fa, sorride ironico. Poi ecco il giudizio lapidario: «Le norme anomale uscite dalla porta sono rientrate dalla finestra». E poi, man mano che il procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia giudica le modifiche, la sua frase più ricorrente è: «Testo incostituzionale».

Lettura rapida ma giudizio assai critico?
«Da una parte vengono meno le disposizioni più clamorose che non consentivano neppure di utilizzare lo strumento delle intercettazioni fino ad annullarlo del tutto. Soprattutto la previsione più rozza, richiedere gli indizi di colpevolezza per disporle al posto degli indizi di reato. Ma dall`altra, se si legge con attenzione il testo, si scopre che quello che è uscito dalla porta è rientrato dalla finestra».

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Dopo l`altolà di Napolitano siamo al punto di partenza?

«È stata ripristinata la dizione "gravi indizi di reato", ma sono state aggiunte almeno altre due disposizioni che produrranno incertezze applicative e il drastico calo delle intercettazioni perché comunque devono sussistere "indizi di colpevolezza" e non solo "di reato"».


Ma com`è possibile?

«Si cita l`articolo 192 del codice di procedura penale che serve per valutare la colpevolezza a carico dell`imputato. Ma usarlo qui equivale a dire che non saranno sufficienti i "gravi indizi di reato", ma ci vorranno quelli "di colpevolezza", perché la semplice dichiarazione di un collaboratore non sarà sufficiente per poter registrare una telefonata. Per un`intercettazione ci vorrà la stessa prova che ci vuole per condannare un imputato».


Le obietteranno che il problema riguarda al massimo i pentiti ma per gli altri bastano i "gravi indizi".
Non è che esagera?
«Affatto, la mia riflessione è identica quando leggo che per fare un`intercettazione è necessario che l`utenza sia intestata all`indagato, per cui ci vorranno i gravi indizi di reato, ma intesi secondo i canoni dell`articolo 192, quindi torniamo ai gravi indizi di colpevolezza.
E non basta ancora...».


Cos`altro ha scoperto?

«C`è una regola del tutto bizzarra:
per intercettare una persona non indagata si deve essere già certi che "sia a conoscenza dei fatti per cui si procede" e che i risultati degli ascolti siano collegati all`inchiesta. Cosa accadrà quando verrà intercettata una conversazione in cui si parla di un omicidio mentre si sta procedendo per un reato diverso? Mi viene da pensare subito al caso delle telefonate registrare per la Santa Rita in cui si partì con la truffa e si approdò alla clinica degli orrori».


E lo stop a un ascolto che ne produce un secondo?
«E' una norma altrettanto sconclusionata e dannosa, per non dire di peggio. Se si individua uno degli assassini e si scoprono elementi per trovare il secondo, questo non potrà essere intercettato».


Gli effetti della norma transitoria?

«È un nuovo esempio di intervento a piedi uniti sulle indagini in corso. Un legislatore serio e coerente guarda avanti, non sulla punta dei propri piedi. Ma la lungimiranza del legislatore è un valore che ci siamo dimenticati da anni».


Un giudizio sulla "norma D`Addario"?

«Si criminalizzano i cittadini per bene che sono riusciti ad assicurare le prove di estorsioni e concussioni.
Si vanifica uno dei pochi strumenti in mano a cittadini inermi anche se Cassazione e Consulta ne hanno confermato la validità».


È la stretta sui parlamentari e sul loro entourage?

«È un`ulteriore forma di espansione dell`area di rispetto o di immunità o di impunità che non so in quale misura sia in linea con i principi costituzionali in materia. Senza contare le conseguenze negative di una discovery anticipata».


Un giudizio sul bavaglio alla stampa?

«Vedo profili di illegittimità costituzionale per violazione del diritto all`informazione dei cittadini».


Liana Milella (La Repubblica, 21 APRILE 2010)


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