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Concorso esterno in associazione mafiosa: intervista a Leonardo Guarnotta PDF Stampa E-mail
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Scritto da Susanna Crispino e Rossella Dolce   
Sabato 24 Marzo 2012 18:15

Il 9 marzo 2012 , la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d'appello di condanna a sette anni di reclusione per il senatore del PdL Marcello Dell'Utri per concorso esterno in associazione mafiosa.
Il sostituto Procuratore generale della Suprema Corte, Francesco Mauro Iacoviello, nel corso della sua requisitoria ha definito il reato in questione una fattispecie autonoma "in cui non crede più nessuno".
Un’affermazione che ha, come prevedibile, aperto un lungo dibattito sul suo intrinseco significato, con un vespaio di infuocate polemiche al seguito.
Per cercare di ricomporre i termini della questione e, soprattutto, fare chiarezza su queste esternazioni, l'Associazione Cittadinanza Per La Magistratura ha chiesto al Presidente del Tribunale di Palermo, Leonardo Guarnotta , di esprimere un parere in merito e, in particolare, sulle conseguenze di un'eventuale tipicizzazione del reato, così come espressamente richiesto da più parti.
Giudice istruttore del pool antimafia guidato da Antonino Caponnetto , Leonardo Guarnotta , senza voler entrare nel merito della decisione della Cassazione per evidenti ragioni di opportunità , ha precisato che se la Cassazione avesse ritenuto che non vi fossero elementi per la condanna dell’imputato, avrebbe certamente "cassato" la sentenza senza rinvio.

"La Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito , valuta se una motivazione è congrua, sufficiente , scevra da vizi logici e giuridici ed in questo caso ha evidentemente valutato la sussistenza di un'insufficienza motivazionale. Pertanto, è importante attendere le motivazioni che hanno condotto a questa pronuncia, essendo nota , al momento , esclusivamente la requisitoria del vice procuratore generale".

"Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa - ha affermato Guarnotta- è un reato di creazione chiaramente giurisprudenziale , e la sua attuale codificazione , in tutti questi anni , lo ha reso strumento sufficiente ad essere utilizzato per arrivare a sentenze di condanna -come nel caso di Bruno Contrada- o di assoluzione - come nel caso di Calogero Mannino".Guarnotta sottolinea, a tal proposito, che "tipicizzare tale fattispecie comporterebbe quale conseguenza che se il fatto commesso dall'imputato non fosse ricompreso, in tutti i suoi elementi costitutivi, nell’alveo di quella fattispecie incriminatrice predeterminata , l'imputato verrebbe indubbiamente assolto".

Attualmente non esiste una fattispecie penale tipicizzata, dunque vi è un "mare magnum" dentro il quale si può ricondurre qualsiasi ipotesi di reato, astrattamente idonea a configurare il reato, sulla base esclusivamente dei criteri elaborati dalla giurisprudenza.
Tante possono essere , invero , le ipotesi di condotta poste in essere da soggetti che, pur non essendo organici all'associazione mafiosa, ne condividono gli obiettivi ed intendono apportare un contributo causale al rafforzamento dei suoi fini, e allora vi sarebbe da verificare se quelle fattispecie espressamente individuate dal Pubblico Ministero possano essere dimostrate e comprovate in seno al dibattimento. Verificare, cioè , se le diverse condotte riconducibili causalmente all’imputato possano raggiungere dignità di prova circa la configurabilità della fattispecie penale, così come astrattamente tipicizzata dal legislatore.

"Tipicizzare il reato significherebbe restringere il campo di operatività dello stesso", aggiunge preoccupato Guarnotta, "perchè sarebbero le fattispecie ad essere predeterminate, magari in forma tassativa". A conferma di quest’impianto normativo, astrattamente ipotizzabile, il Presidente del Tribunale di Palermo ricorda l’esempio dell’ art. 416ter c.p.,

"in cui al reato di scambio elettorale politico-mafioso è stata ricondotta solo l’ipotesi di una promessa di voti in cambio di erogazione di denaro. Tuttavia, non è affatto scontato che lo scambio avvenga solo dietro erogazione di denaro. Può avvenire anche attraverso concessione di appalti , sub-appalti , posti di lavoro o qualsiasi altra utilità".

Guarnotta, infine, tiene a precisare che "non è esatto dire che il reato esterno in associazione mafiosa è un reato autonomo in cui non crede più nessuno.
Proprio di recente un'altra sezione della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per la moglie di Salvino Madonia di Trapani, sia per una fattispecie specifica che ai sensi degli artt. 110 e 416-bis del codice penale".

Insomma, il percorso per l’affermazione della verità giudiziale non può non passare da tale fattispecie penale, ma "l’auspicato" intervento del legislatore volto a regolare la materia rischierebbe solo di ricondurre indietro nel tempo la lotta contro i concorrenti esterni dell’associazione mafiosa, vanificando l’immenso lavoro e il sacrificio di tanti esponenti della istituzione giudiziaria, svuotando di contenuto un istituto giuridico conquistato non senza difficoltà e che ha impresso una svolta concreta alla lotta a Cosa Nostra.

E, in quel caso, davvero vi sarebbe il rischio che "non ci creda più nessuno".
 

Susanna Crispino

Rossella Dolce

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