Increase Font Size Option 6 Reset Font Size Option 6 Decrease Font Size Option 6
Home Documenti Cassazione: giustificato no a differimento pena per Bruno Contrada
Cassazione: giustificato no a differimento pena per Bruno Contrada PDF Stampa E-mail
Documenti - Altri documenti
Scritto da AGI   
Venerdì 12 Settembre 2008 17:56
12 settembre 2008 - La situazione della salute di Bruno Contrada, l'ex numero due del Sisde, è «di certo rilevante, anche per l'età avanzata, ma non ancora tale da rientrare nei parametri» necessari per legittimare un differimento della pena.
Lo rileva la sezione feriale penale della Cassazione spiegando perchè, il 5 agosto scorso, decise di rigettare il ricorso della difesa del ex numero tre del Sisde, condannato a 10 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, contro l'ordinanza con cui, in aprile, il tribunale di sorveglianza di Napoli aveva respinto la richiesta di differimento pena.

Contrada, in luglio, ha poi ottenuto gli arresti domiciliari dallo stesso tribunale napoletano, che sta scontando a casa della sorella Anna a Varaturo, nei pressi di Napoli.
Per la Suprema Corte, si legge nella sentenza n. 35096, nella quale si tiene conto della documentazione medica presentata ai giudici dal difensore (Contrada soffre di alcune gravi patologie fisiche, nonchè di disagio psichico), «il differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute è legittimo solo quando le condizioni del detenuto sono così gravi da rendere concretamente incompatibile il regime carcerario», o se «lo stesso risulti contrario ai più elementari principi di umanità» o nel caso in cui «le condizioni di salute impongano cure non praticabili in ambiente carcerario, neppure facendo ricorso al ricovero esterno».
Anche per il profilo psichiatrico, «la giurisprudenza consolidata di questa Corte – spiegano gli "ermellini" – ha ritenuto, nei casi di sindrome depressiva, l'inconcedibilità del differimento dell'esecuzione della pena».
Inoltre, la Cassazione osserva come «la misura alternativa della detenzione domiciliare (e non già il differimento della pena) sia stata poi concessa dal tribunale di sorveglianza di Napoli sulla base di un quadro sanitario reso più grave per l'insorgenza di una prospettata seria patologia in percedenza non rilevata, e dunque, solo per tale fattore di novità, a sostanziale conferma – conclude la sentenza – del precedente giudizio».

(Fonte: AGI e Antimafiaduemila)

Comments:

Commenti
Cerca RSS
Solo gli utenti registrati possono inviare commenti!
Benny  - Ogni tanto una buona notizia   |2008-09-13 11:42:29
:-)
Silvio   |2008-09-13 16:05:25
Insomma giustizia si sta facendo. Bellissimo!

Mi sento molto meglio!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."