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Mancata cattura Provenzano, giudici: 'Gravi errori ma non è provato il dolo' PDF Stampa E-mail
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Scritto da Redazione ilfattoquotidiano.it   
Lunedì 14 Ottobre 2013 21:53

di Redazione ilfattoquotidiano.it - 14 ottobre 2013

Errori sì, ma nessun patto con la mafia. Per questo il 17 luglio scorso
il generale Mario Mori e il colonnello Mauro Obinu furono assolti. Ma non solo: “Il quadro probatorio emerso dalla articolatissima istruzione dibattimentale si presenta spesso, nei vari segmenti che lo compongono, incerto, talora confuso ed anche contraddittorio” scrivono i giudici di Palermo che hanno motivato il loro verdetto sulla mancata cattura di Bernardo Provenzano in 1322 pagine. Per i giudici non c’è neanche prova che Paolo Borsellino sia stato ucciso per la sua opposizione alla trattativa. 

Inattendibili il colonnello Riccio e Massimo Ciancimino. A trascinare Mori alla sbarra nel 2007 furono le dichiarazioni del colonnello Michele Riccio che, tramite il confidente Luigi Ilardo, avrebbe ricevuto la “soffiata” di un summit organizzato da Provenzano nelle campagne di Mezzojuso (Palermo). Il via libera per effettuare il blitz ed arrestare il boss corleonese non sarebbe mai arrivato, e Provenzano rimase latitante fino all’11 aprile del 2006. Poco tempo dopo il confidente Ilardo venne assassinato in un agguato rimasto ancora oggi avvolto dal mistero, senza avere avuto il tempo di diventare a tutti gli effetti un collaboratore di giustizia. 


“Non può che ritenersi priva di ogni riscontro e perfino contraddetta da inoppugnabili dati di fatto la affermazione di Massimo Ciancimino, secondo cui, grazie all’accordo concluso con esponenti delle istituzioni, il boss Bernardo Provenzano era al sicuro da ogni ricerca e, ancora all’inizio del secolo corrente, si muoveva liberamente, tanto da recarsi a rendere visita a Vito Ciancimino, ristretto agli arresti domiciliari nella sua abitazione romana” ragionano i giudici che nel dispositivo della sentenza aveva rinviato gli atti con le dichiarazioni di Riccio e del figlio dell’ex sindaco perché la Procura li valutasse. 

“Scelte operative discutibili e aspetti rimasti opachi”. Non mancano però gli appunti ai due ufficiali dell’Arma dei carabinieri “scelte operative discutibili adottate nel tempo, astrattamente idonee a compromettere il buon esito di una operazione che avrebbe potuto procurare la cattura di Provenzano” già il 31 ottobre del 1995 a Mezzojuso appunto. Proprio su questa vicenda, cuore del processo, per i magistrati palermitani non ci furono accordi di sorta, non fu stipulato un patto tra Stato e mafia, dietro la prosecuzione della latitanza di “Binu”, anche se “non mancano aspetti che sono rimasti opachi“. In ogni caso “le peculiari circostanze che caratterizzarono l’episodio del 31 ottobre e la stessa, personale esperienza investigativa del colonnello Michele Riccio (l’investigatore che aveva indicato come prendere Provenzano, ndr) non consentono di nutrire alcuna certezza in ordine all’esito fausto che l’operazione avrebbe potuto avere se fossero state prescelte linee di azione diverse”. 

“Non provato il dolo di salvaguardare la latitanza di Provenzano”. Senza contare la prudenza e l’astuzia del boss. Ragionano i giudici: “Proprio il fallimento della pregressa attività investigativa può aver consigliato di puntare esclusivamente sull’auspicato, nuovo incontro del boss” con il confidente Luigi Ilardo. Incontro che “per molti mesi è stato ritenuto imminente”. Pur criticando dunque “la condotta attendista prescelta”, i giudici ritengono che il comportamento di Mori e Obinu, “in termini oggettivi”, potrebbe configurare il reato addebitato, cioè il favoreggiamento aggravato dall’agevolazione di Cosa nostra, ma “la compiuta disamina delle risultanze processuali non ha consentito di ritenere adeguatamente provato – aldilà di ogni ragionevole dubbio – che le scelte operative in questione, giuste o errate, siano state dettate dalla deliberata volontà degli imputati di salvaguardare la latitanza di Bernardo Provenzano o di ostacolarne la cattura. Ne consegue che i medesimi devono essere mandati assolti con la formula perché il fatto non costituisce reato, che sembra al Tribunale quella che più si adatti alla concreta fattispecie”. 

“Senza riscontro eventualità che Borsellino fu ucciso per opposizione a trattativa”. “Resta senza riscontro la eventualità che Paolo Borsellino abbia in qualche modo manifestato la sua opposizione ad una trattativa in corso fra esponenti delle Istituzioni statali e associati a Cosa Nostra” scrivono i giudici. Per il collegio non ci sarebbero le prove che il magistrato, come ha sostenuto la Procura, sia stato ucciso perché aveva scoperto che pezzi delle istituzioni, attraverso i carabinieri del Ros, avevano iniziato un dialogo prima con il boss Totò Riina, poi con Bernardo Provenzano, attraverso l’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino. “Da ultimo, si deve rilevare che alcuni dati sembrano indicare che la strage di via D’Amelio - scrivono – fosse già programmata da tempo e non sia stata frutto di una decisione estemporanea, dettata da contingenze del momento”.


Redazione ilfattoquotidiano.it





 

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