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Strage Borsellino, Sarti a Orlando: 'A che punto sono le indagini sul depistaggio?' PDF Stampa E-mail
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Scritto da Lorenzo Baldo   
Lunedì 06 Luglio 2015 22:36
di Lorenzo Baldo - 6 luglio 2015

A che punto sono le indagini sul depistaggio per la strage di Via D’Amelio? Quali sono gli sviluppi investigativi sui tre funzionari di Polizia Vincenzo Ricciardi, Mario Bo e Salvatore La Barbera, ex componenti del gruppo “Falcone e Borsellino” diretto dall’ex Questore (deceduto) Arnaldo La Barbera? Il senso di queste domande è contenuto nell’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro della Giustizia, Andrea Orlando (pubblicata lo scorso 4 luglio sul sito della Camera), a firma dei parlamentari Cinque stelle Giulia Sarti, Francesco D’Uva e Vittorio Ferraresi. I tre deputati chiedono espressamente al Ministro Orlando se intenda richiedere informazioni in merito al procedimento per calunnia a carico di Bo, Ricciardi e La Barbera “visto il lungo periodo di tempo trascorso dalla iscrizione nel registro degli indagati” di costoro. Gli on. Sarti, D’Uva e Ferraresi domandano inoltre se il Ministro “non ritenga di disporre un’ispezione presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta ai fini della valutazione dei presupposti per l’esercizio dei poteri di competenza”. L’interrogazione va immancabilmente a toccare i nervi scoperti di indagini delicatissime. Seguendo un filo logico si sarebbe potuto anche chiedere in merito all’ex Direttore dell’Unità Centrale Informativa del Sisde, Luigi De Sena, grande amico dello stesso La Barbera, sul quale permangono ancora delle ombre.

Ma c’è un’altra domanda che scaturisce inevitabilmente da questa interrogazione parlamentare. Ed è altrettanto importante. Il fascicolo su Ricciardi, Bo e La Barbera è trattato dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta o segue un iter “ordinario”? Nel nostro ordinamento giudiziario troviamo una sorta di spiegazione “tecnica” in merito alla possibilità che questo dossier possa essere trattato alla pari di reati comuni. Per far proseguire queste indagini dalla Dda di Caltanissetta l’ipotesi accusatoria nei confronti degli indagati, e cioè quella di aver potuto agevolare determinati mafiosi piuttosto che altri, dovrebbe essere suffragata dalla dimostrazione che il dolo specifico finalizzato a favorire Cosa nostra sia stato fatto proprio per quello scopo. Ma un’ulteriore domanda – del tutto legittima e strettamente collegata – resta ancora inevasa: per quale ragione gli accusatori dei tre funzionari di Polizia e cioè Vincenzo Scarantino, Francesco Andriotta e Salvatore Candura avrebbero attribuito la strage di via D’Amelio a “tizio” piuttosto che a “caio” finendo così per autocalunniarsi? E’ assolutamente plausibile, invece, che quel depistaggio sia stato finalizzato a proteggere pezzi di Stato “deviato” coinvolti nell’eccidio del 19 luglio ‘92. Proprio per questo motivo l’ipotesi che un’inchiesta tanto delicata possa seguire un percorso “ordinario” appare del tutto assurda. Se così fosse, come si potrebbe spiegare ad un comune cittadino che le indagini su un depistaggio – verosimilmente messo in atto da uomini di Stato – finirebbero per seguire un iter giudiziario simile a quello destinato ai reati di criminalità comune? Certo è che se ci fosse l’aggravante di aver agevolato Cosa nostra il tempo per evitare la prescrizione si duplicherebbe. E soprattutto verrebbero potenziati i mezzi a disposizione degli inquirenti. In sostanza: bisogna conoscere a che punto sono queste indagini e secondo quale regime vengono trattate. Allo stesso modo è necessario capire su quali binari stiano procedendo le indagini su Giovanni Aiello, indicato da più parti come il famigerato “faccia da mostro”, trait d'union tra Servizi “deviati” e criminalità organizzata, probabile corresponsabile di omicidi eccellenti. I primi a reclamare chiarezza sono i familiari delle vittime di queste stragi. Che, di fronte a simili scenari, oppongono la loro ferma pretesa di verità e giustizia.

Lorenzo Baldo (AntimafiaDuemila)

 


 

Atto Camera


Interrogazione a risposta in commissione 5-05979

presentato da SARTI Giulia

testo di Venerdì 3 luglio 2015, seduta n. 454

SARTI, D'UVA e FERRARESI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:

dal 22 marzo 2013 è in corso il dibattimento del processo «Borsellino quater» sulla strage di D'Amelio del 19 luglio 1992 che vede imputati davanti alla Corte d'assise di Caltanissetta i boss di Cosa Nostra Salvatore Madonia, Vittorio Tutino e i falsi pentiti Vincenzo Scarantino, Calogero Pulci e Francesco Andriotta;
in una delle udienze dibattimentali, i funzionari di polizia già collaboratori di Arnaldo La Barbera nel gruppo d'indagine «Falcone-Borsellino», Vincenzo Ricciardi, Mario Bo e Salvatore La Barbera sono stati citati come indagati in procedimento connesso;
nel corso di tale udienza si è appreso che i tre funzionari di polizia nel 2009 vennero iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Caltanissetta quali concorrenti della calunnia aggravata contestata a Vincenzo Scarantino, Francesco Andriotta e Salvatore Candura;
ancora oggi la procura di Caltanissetta non ha definito le indagini a carica dei funzionari di polizia, infatti a quanto consta all'interrogante ad oggi non vi sarebbe stata né una richiesta di archiviazione, né una richiesta di rinvio a giudizio. Proprio a seguito della mancanza di definizione delle indagini, al momento della loro deposizione nel processo «Borsellino quater», Mario Bo e Vincenzo Ricciardi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere in quanto indagati in un procedimento connesso;
il codice di procedura penale prevede all'articolo 407 che le indagini preliminari possano avere una durata massima di 18 mesi e in taluni casi di 2 anni decorrenti dalla data in cui il nome della persona cui è attribuito il reato sia stato iscritto nel registro delle notizie di reato. Successivamente alla scadenza di tali termini eventuali atti di indagine tardivi non possono essere utilizzati nel processo; l'articolo 408 prevede che entro tali termini massimi, qualora la notizia di reato sia infondata, il pubblico ministero debba richiedere l'archiviazione e, in caso contrario, debba comunicare agli indagati l'avviso di conclusione delle indagini;
l'articolo 2, comma 1, lettera q, del decreto legislativo n. 109 del 2006 prevede che «il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni» costituisca causa di responsabilità disciplinare precisando anche che «si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto»;
alla luce di quanto sopra ricordato, secondo l'interrogante occorrerebbe valutare, ai sensi di tale disposizione, la condotta della procura della Repubblica di Caltanissetta;
il Ministero della giustizia che, insieme alle persone dei calunniati, riveste la qualifica di persona offesa dal reato, si è costituito peraltro parte civile in relazione a tutte le fattispecie di reato contestate sia come soggetto offeso dalle calunnie sia in quanto soggetto danneggiato per la strage di via D'Amelio nella quale venne ucciso il magistrato Paolo Borsellino –:
se il Ministro interrogato abbia ricevuto comunicazioni in ordine al procedimento per calunnia a carico di Mario Bo, Vincenzo Ricciardi e Salvatore La Barbera, o se ritenga opportuno richiederle visto il lungo periodo di tempo trascorso dalla iscrizione nel registro degli indagati;
se alla luce degli elementi indicati in premessa non ritenga di disporre un'ispezione presso la procura della Repubblica di Caltanissetta ai fini della valutazione dei presupposti per l'esercizio dei poteri di competenza. (5-05979)

Fonte: http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/05979&ramo=CAMERA&leg=17




 

 

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